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Scuole Nautiche

Last update: 12 March 2026, 16:58

Definizione

Ai sensi dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n.431 del 9 ottobre 1997 si definiscono “Scuole Nautiche” i centri di formazione per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L'esercizio dell'attività delle scuole nautiche è soggetto alla autorizzazione e alla vigilanza della Provincia in cui ha sede la scuola nautica. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento.

Normative

Approvazione dei criteri per l'apertura delle Scuole Nautiche  Apri e scarica

Attività

• Variazione parco veicolare
• Vidimazione documenti
• Istanza rilascio tessere
• Richiesta supplente temporaneo
• Autocertificazione generica


Informazioni

  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa;
  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa;
  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa limitatata alle sole unità a motore;
  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa limitatata alle sole unità a motore;
  • patenti per il comando delle navi da diporto.
Possono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica anche le autoscuole dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami. La materia è dettagliatamente disciplinata dalla Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 recante le "Norme su scuole nautiche e officine per la revisione auto". 
Requisiti

L’impresa che intende svolgere l’attività di Scuola Nautica deve possedere i seguenti requisiti:
1) Requisiti in attrezzature, materiali e unità da diporto (Legge Regionale 13 maggio 2003 n. 9 allegato E art. 2)
2) Requisiti soggettivi (Legge Regionale 13 maggio 2003 n. 9 allegato E art. 3)
3) Requisiti finanziari (Legge Regionale 13 maggio 2003 n. 9 allegato E art. 3)

L'impresa deve inoltre avere:

  • la disponibilità di personale idoneo alle funzioni di istruttore e all'attività di insegnamento;
  • la disponibilità e l'idoneità dei locali;
  • la disponibilità e l'idoneità delle attrezzature marinaresche;
  • la disponibilità e l'idoneità degli strumenti e dei mezzi nautici;
  • la disponibilità e l'idoneità del materiale didattico;
  • la disponibilità e l'idoneità del personale idoneo per lo svolgimento delle esercitazioni teorico-pratiche

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