VIABILITÀ: ORDINANZA N° 59 del 09/04/2026
Pubblicato il 9 aprile 2026 • Comunicati stampa , Notizie
Si comunica che con ordinanza N° 59 del giorno 09/04/2026, il Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture Stradali Servizio Gestione Amministrativa Progettazione e Manutenzione Viabilità, Ing. Luciano Follieri, fatto salvo ogni diritto di terzi: ORDINA A proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con le strade provinciali di provvedere alla potatura di siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che potrebbero compromettere le leggibilità della segnaletica dalla distanza e dall'angolazione necessaria secondo le disposizioni e gli obblighi sanciti dal Codice della Strada, fino a cadere sul piano viabile. In particolare, i proprietari dovranno provvedere a: ✓ Potare regolarmente le siepi ubicate sui propri fondi a confine con la sede viaria. ✓ Tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e quelli che , crescendo, potrebbero nascondere e/o limitare la visibilità di segnali stradali, fino a causare il restringimento ed il danneggiamento della carreggaita riducendone la correttà fruibilità e funzionalità. ✓ Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio provenienti dai loro terreni, qualora abbiano, per qulsiasi motivo, occupato la sede stradale. ✓ Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti mirati ad evitare qualsiasi interferenza che possa incidere negativamente sulla sicurezza e la corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi. ✓ Mantenere la vegetazione, di qualunque tipo essa sia, ad un'altezza non superiore ad un metro dal piano stradale, almeno 20 metri prima e 20 dopo le curve e gli incroci. ✓ Rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo il confine stradale in posizione non conforme con le disposizioni del Codice della Strada. ✓ Assicurare la regolare manutenzione di fossi di scolo, rimuovendo ogni materiale che sia di ostacolo al regolare deflusso delle acque nei terreni sottostanti. Nel caso di terreni in pendenza, le cui acque meteoriche defluiscano su strade provinciali, i proprietari e i conduttori sono obbligati, a predisporre tutti gli interventi per evitare l'allagamento della sede stradale in caso di precipitazioni meteoriche. Gli agenti della forza pubblica provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza. Si ricorda che in caso di presenza di comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuni dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista, con conseguente chiamata in causa nell'eventualità di sinistri. In particolare si rammenta della responsabilità il principio generale della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, oltre ad essere passibili di sanzione, amministrativa ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 285/'92, ai sensi del successivo comma 4, saranno passibili della sanzione amministrativa accesoria del''obbligo della rimozione delle opere abusive e del ripristino a proprie spese dei luoghi per immissioni di materiali sulle sedi varie provinciali, secondo le norme del capo l, sezione II, del titolo VI. per quanto sopra, gli interventi ritenuti urgenti dal personale di sorveglianza potranno essere eseguiti d'ufficio, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni senza ulteriore comunicazione. i proprietari si rimarranno responsabili, in ogni sede, in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza delle presente Ordinanza.
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